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Costituisce maltrattamenti e non abuso dei mezzi di correzione il fatto di impedire alla figlia di frequentare coetanei o di uscire di casa, - Cass. penale, sez. VI, 12 settembre 2007, n. 34460

Mercoledì, 12 Settembre 2007
Giurisprudenza | Diritto penale della famiglia | Legittimità

- Maltrattamenti (art. 572 c.p.) -
Può costituire reato di maltrattamenti impedire ad una figlia minore di frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa se non per andare a scuola o a fare la spesa. L'accusa riguardava gli atteggiamenti violenti tenuti per futili motivi dal padre nei confronti della propria figliuola, nata nel 1978, fin da quando aveva quattro o cinque anni, alla quale, tra l'altro, era stato impedito di frequentare persone di sesso maschile e di uscire di casa se non per andare a scuola o a fare la spesa, e si fonda sulle dichiarazioni rese dalla ragazza il 4 luglio 1997 con specifico riferimento all'intollerabile regime di vita, avallate da quanto riferito dalla cugina anch'essa persona offesa rispetto alle ingiurie e lesioni personali. Il regime di prevaricazione e violenza cui è stata sottoposta la persona offesa, tale da rendere intollerabili le condizioni di vita, non si concilia con le caratteristiche del delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina, che presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi correttivi, che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a cagione dell'eccesso, arbitrarietà o intempestività della misura.

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