Ai fini dell'imputabilità anche i gravi disturbi della personalità e non solo le malattie mentali rientrano nel concetto di vizio di mente (art. 88 e 89 c.p.). - Cass. sez. unite penali, 8 marzo 2005, n. 9163
- Imputabilità -
Ai fini del
riconoscimento del vizio totale o parziale di mente (art. 88 e 89 c.p.), rientrano nel concetto di
"infermità", non solo le vere e proprie malattie mentali, ma anche i "gravi disturbi della
personalità", pur se non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, a condizione che il giudice
ne accerti la gravità e l'intensità, tali da escludere o da far scemare grandemente la capacità di
intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa.
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