Il falso riconoscimento di figli naturali costituisce reato di alterazione di stato. - Cass. sez. VI, 4 luglio 2005, n. 24586
- Alterazione di stato (art.
567 c.p.) -
Risponde del reato di alterazione di stato ex articolo 567, secondo comma, del Cp,
ed è pertanto punibile con la reclusione da cinque a quindici anni, chiunque, nella formazione di un
atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false
attestazioni o altre falsità. Applicando rigorosamente e letteralmente la norma appena menzionata, la
Cassazione (sentenza 24586/05) ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello di Catanzaro
aveva condannato un uomo, in concorso con altri, per aver falsamente dichiarato come propri
all'ufficiale di stato civile due gemelli, partoriti da una donna con cui aveva avuto una precedente
relazione, terminata però prima del concepimento dei bambini.
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