È vietata qualsiasi discriminazione tra lavoratori fondata sul sesso. - Corte di giustizia CE, 27 maggio 2004, n. 285
- Parità di trattamento -
Il
principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso
femminile, sancito dall'art. 141 del trattato Ce e dall'art. 1 della direttiva 75/117, implica che per
uno stesso lavoro o per un lavoro cui è attribuito pari valore è vietata ogni discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda gli elementi e le condizioni della retribuzione, a meno che tale
differenza di trattamento non sia giustificata da un obiettivo estraneo a qualsiasi appartenenza ad un
determinato sesso o non sia necessaria per raggiungere l'obiettivo perseguito.
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