I regolamenti europei non sono applicabili quando il cittadino di uno Stato membro e il cittadino di un Paese terzo hanno contratto un matrimonio di comodo. - Corte di giustizia CE, 23 settembre 2003, n. 109
- Matrimonio -
Per poter
fruire dei diritti previsti dall'art. 10 del regolamento (Cee) del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612,
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, il cittadino di un Paese
terzo, coniugato con un cittadino dell'Unione, deve soggiornare legalmente in uno Stato membro nel
momento in cui avviene il suo trasferimento in un altro Stato membro verso cui il cittadino
dell'Unione emigra o è emigrato. L'art. 10 del regolamento n. 1612/68 non è applicabile quando il
cittadino di uno Stato membro e il cittadino di un paese terzo hanno contratto un matrimonio di
comodo, al fine di eludere le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi
terzi. Nel momento in cui un cittadino di un primo Stato membro, coniugato con un cittadino di un
Paese terzo con il quale vive in un secondo Stato membro, ritorna nello Stato membro di cui ha la
cittadinanza per ivi esercitare un'attività lavorativa subordinata, se il suo coniuge non fruisce dei
diritti previsti dall'art. 10 del regolamento Cee n. 1612/68, non avendo soggiornato legalmente nel
territorio di uno Stato membro, le autorità competenti del primo Stato membro devono tuttavia, per
valutare la domanda di ingresso e di soggiorno di tale coniuge nel territorio di quest'ultimo Stato,
tener conto del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre del 1950.
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