I genitori hanno il diritto di soggiornare con il figlio minore. - Corte di giustizia CE, 19 ottobre 2004, n. 200
- Diritti di soggiorno -
Il
godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente che tale
bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la
custodia e, quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante tale
soggiorno. Pertanto, quando, come nella causa principale, l'art. 18 trattato Ce e la direttiva
90/364/Cee conferiscono al cittadino minorenne in tenera età un diritto di soggiorno a tempo
indeterminato nello Stato membro ospitante, le stesse disposizioni consentono al genitore, che ha
effettivamente la custodia di tale cittadino, di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro
ospitante. In circostanze come quelle della causa principale, l'art. 18 trattato Ce e la direttiva
90/364/Cee conferiscono al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da
un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato
terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze
pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio
di quest'ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha
effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro
ospitante.
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