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I genitori hanno il diritto di soggiornare con il figlio minore. - Corte di giustizia CE, 19 ottobre 2004, n. 200

Martedì, 19 Ottobre 2004
Giurisprudenza | Diritto internazionale

- Diritti di soggiorno -
Il godimento del diritto di soggiorno da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente che tale bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla persona che ne garantisce effettivamente la custodia e, quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato membro ospitante durante tale soggiorno. Pertanto, quando, come nella causa principale, l'art. 18 trattato Ce e la direttiva 90/364/Cee conferiscono al cittadino minorenne in tenera età un diritto di soggiorno a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante, le stesse disposizioni consentono al genitore, che ha effettivamente la custodia di tale cittadino, di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante. In circostanze come quelle della causa principale, l'art. 18 trattato Ce e la direttiva 90/364/Cee conferiscono al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da un'adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio di quest'ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest'ultimo nello Stato membro ospitante.

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