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Il termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità decorre dalla data in cui l'indennità è dovuta. - Cass. sez. lavoro, 14 febbraio 2004, n. 2865

Sabato, 14 Febbraio 2004
Giurisprudenza | Congedi parentali | Legittimità

- Indennità di maternità -
Il termine annuale di prescrizione dell'indennità di maternità di cui all'art. 15 1. 30 dicembre 1971 n. 1204, la quale matura di giorno in giorno e si risolve in un complesso di diritti a ratei giornalieri, decorre dal giorno in cui tali ratei sono dovuti, dovendosi tenere, presente, a tali fini, che: a) una volta presentata tempestiva domanda amministrativa, l'obbligo di pagamento. dei ratei decorre per l'ente previdenziale dal giorno di maturazione degli stessi, sicché il silenzio-rifiuto del medesimo ente si perfeziona con il decorso di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, per i ratei maturati contestualmente o precedentemente alla stessa e tempestivamente richiesti, e dal giorno di maturazione di ciascun rateo per quelli maturati successivamente alla domanda amministrativa; b) il procedimento amministrativo derivante dalla presentazione di ricorso avverso il provvedimento di diniego (o il silenzio-rifiuto) dell'ente ha effetto sospensivo del termine di prescrizione.

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