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I rimborsi e le restituzioni possono effettuarsi solo al momento dello scioglimento della comunione, in sede di divisione dopo il passato in giudicato della sentenza di separazione. - Cass. sez. I , 15 settembre 2004, n. 18564

Mercoledì, 15 Settembre 2004
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Rimborsi e restituzioni -
In tema di comunione legale fra coniugi, i rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell'amministrazione dei beni comuni, nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale, si effettuano solo al momento dello scioglimento della comunione in sede di divisione dei beni comuni, momento che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge che amministra i beni comuni non amministra beni appartenenti all'altro coniuge, ma pur sempre beni comuni destinati al mantenimento della famiglia.

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