La comunione legale è una comunione indivisa e senza quote. - Cass. sez. I, 19 marzo 2003, n. 4033
- Natura -
La comunione legale dei beni tra i
coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono
solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è
ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che nei rapporti con i terzi ciascun coniuge,
mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune,
ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'articolo 180 Cc per gli
atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite
all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del
procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile
o di bene mobile registrato, si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'articolo
184 Cc. Per ciò che concerne, invece, gli atti di disposizione su beni mobili, l'articolo 184, terzo
comma, Cc non prevede detto consenso, limitandosi a porre a carico del coniuge che ha effettuato
l'atto in questione l'obbligo di ricostituire, ad istanza dell'altro, la comunione nello stato in cui
era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, di pagare l'equivalente del bene
secondo i valori correnti all' epoca della ricostituzione della comunione, senza stabilire alcuna
sanzione di annullabilità o di inefficacia per l'atto compiuto in assenza del consenso del coniuge,
atto che resta, pertanto, pienamente valido ed efficace.
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