Nella comunione c'è litisconsorzio necessario tra i coniugi. - Cass, sez. I, 7 marzo 2006, n. 4890
- Litisconsorzio -
Nella comunione si ha
litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la
decisione richiesta, indipendentemente dalla sua natura (di condanna, di accertamento o costitutiva),
è di per sé inidonea a spiegare i propri effetti, cioè a produrre un risultato utile e pratico, anche
nei riguardi delle sole parti presenti, stante la natura plurisoggettiva e concettualmente unica e
inscindibile sia in senso sostanziale, sia, alle volte, in senso solo processuale, del rapporto
dedotto in giudizio, nel quale i nessi fra i diversi soggetti, e tra questi e l'oggetto comune,
costituiscono un insieme unitario, con conseguente immutabilità del rapporto medesimo ove non vi sia
la partecipazione di tutti i suoi titolari. Il coniuge il quale abbia venduto in nome proprio a terzi
un'azienda commerciale facente parte della comunione legale può agire da solo per la giudiziale
risoluzione del contratto in danno dell'acquirente senza che il contraente inadempiente possa opporgli
la mancata integrazione del giudizio nei confronti dell'altro coniuge, in quanto la predetta attività
processuale è speculare a quella negoziale sulla cosa comune che il coniuge ha validamente compiuto da
solo, salvi gli effetti nell'ambito della comunione previsti dall'articolo 184, comma terzo, Cc, e la
pronunzia sulla relativa domanda sarebbe utilmente emessa nei confronti del solo coniuge stipulante,
essendo irrilevante a tal fine ogni questione indotta dall'accertamento giudiziale nei rapporti
interni tra coniugi ai sensi della disposizione citata.
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