Non esiste una regola generale che preveda che i coniugi sono condebitori solidali per le obbligazioni contratte per soddisfare bisogni della famiglia. - Cass. sez. III, 10 ottobre 2008, n. 25026
- Limiti e presupposti -
Nella disciplina del diritto di
famiglia, introdotta dalla l. 19 maggio 1975 n. 151, l'obbligazione assunta dal coniuge, per
soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando
una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai
terzi. Il suddetto principio opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di
comunione di beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il profilo dell'invocabilità da parte
del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge stipulante, nei casi e nei limiti
di cui agli art. 189 e 190 c.c.
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