L'esclusione di un acquisto dalla comunione è possibile solo se all'atto partecipa anche il coniuge non acquirente. - Cass. sez. I, 24 settembre 2004, n. 19250
- Esclusione del coacquisto -
In base a quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 179
cod. civ. "l'acquisto di beni immobili ... è escluso dalla comunione ... quando tale esclusione
risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge". Quindi, perché sia
escluso l'acquisto in comunione, oltre alla sussistenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla
norma (acquisto di bene personale, professionale o di beni acquistati con il prezzo della vendita di
altri beni personali), all'atto deve necessariamente partecipare il coniuge non acquirente chiamato ad
assentire all'esclusione.
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