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L'esclusione di un acquisto dalla comunione è possibile solo se all'atto partecipa anche il coniuge non acquirente. - Cass. sez. I, 24 settembre 2004, n. 19250

Venerdì, 24 Settembre 2004
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Esclusione del coacquisto -
In base a quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 179 cod. civ. "l'acquisto di beni immobili ... è escluso dalla comunione ... quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge". Quindi, perché sia escluso l'acquisto in comunione, oltre alla sussistenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma (acquisto di bene personale, professionale o di beni acquistati con il prezzo della vendita di altri beni personali), all'atto deve necessariamente partecipare il coniuge non acquirente chiamato ad assentire all'esclusione.

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