Il coniuge che ha venduto un proprio bene può acquistare con il ricavato un altro bene escludendolo dalla comunione. - Cass. sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1197
- Esclusione del coacquisto -
In regime di comunione legale tra coniugi il denaro
ottenuto a titolo di prezzo per l'alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva
disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo accantonato sotto forma di
deposito bancario sul proprio conto corrente e il coniuge in questione può utilizzare tali somme per
l'acquisto di un bene personale per surrogazione reale ex art. 179, 1° co., lett. f, cod. civ.
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