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Per vincere la presunzione di comproprietà dei beni mobili il terzo che agisce deve dare la prova che il bene in contestazione è stato acquistato prima dello scioglimento della comunione. - Cass. sez. III, 14 maggio 2003, n. 7372

Mercoledì, 14 Maggio 2003
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Divisione -
Deve escludersi che, una volta intervenuta la separazione dei coniugi che erano in regime di comunione legale dei beni, continui a sussistere, a vantaggio dei terzi, una generale presunzione di comunione, relativamente ai beni nella esclusiva disponibilità di uno solo di essi, il quale non sia in grado di dimostrarne, con atto avente data certa, la proprietà individuale. È onere, infatti, del terzo, che voglia avvalersi, ai sensi dell'art. 197 cod. civ., della presunzione di proprietà comune dei beni mobili non registrati prelevati da uno dei coniugi a seguito di separazione personale e di divisione del patrimonio, dimostrare anche che il bene in contestazione è stato acquistato in un momento anteriore allo scioglimento della comunione stessa.

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