La comunione legale concerne gli acquisti di diritti reali e non di diritti di credito come quelli scaturenti dal contratto preliminare. - Cass. sez. II, 24 gennaio 2008, n. 1548
- Diritti di credito -
La comunione legale tra i coniugi di cui
all'articolo 177 del cc riguarda gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo trasferimento
della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima e non quindi i diritti di
credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e
personale, pur se strumentali all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in
comunione, con la conseguenza che, nel caso di contratto preliminare stipulato da uno dei coniugi,
nessun diritto può accampare l'altro coniuge, il quale non è neppure legittimato a proporre domanda di
esecuzione specifica ex articolo 2932 del codice civile.
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