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Le quote di partecipazione in una società di persone vanno considerate beni mobili e rientrano tra gli acquisti in comunione legale. - Cass. sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2569

Lunedì, 2 Febbraio 2009
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Diritti di credito -
La quota di partecipazione ad una società di persone non attribuisce al partecipante una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, ma va ricondotta nella nozione di beni mobili fornita dagli art. 810 e 812, comma ult., c.c. Deriva da quanto precede, pertanto, che la iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti - ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio - rientrano tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lett. a, c.c. costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi e con beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c.

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