Le quote di partecipazione in una società di persone vanno considerate beni mobili e rientrano tra gli acquisti in comunione legale. - Cass. sez. II, 2 febbraio 2009, n. 2569
- Diritti di credito -
La quota di partecipazione ad una società di
persone non attribuisce al partecipante una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di
diritto di credito avente ad oggetto la restituzione del conferimento o di una quota proporzionale del
patrimonio sociale, ma va ricondotta nella nozione di beni mobili fornita dagli art. 810 e 812, comma
ult., c.c. Deriva da quanto precede, pertanto, che la iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad
una società di persone ed i suoi successivi aumenti - ferma la distinzione tra la loro titolarità e la
legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio
- rientrano tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lett. a, c.c. costituiscono oggetto della
comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi
e con beni personali, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 179 c.c.
autore:
Sabato, 2 Marzo 2024
Solo il passaggio in giudicato della pronuncia di separazione consente i rimborsi ... |
Martedì, 19 Dicembre 2023
La quota sociale cade immediatamente in comunione legale - Corte d'Appello Firenze, ... |
Sabato, 16 Dicembre 2023
La restituzione dell'intero importo ad uno solo dei coniugi in regime di ... |
Giovedì, 20 Luglio 2023
Cosa occorre provare per "separare" il denaro personalissimo allo scioglimento della comunione? ... |