L'aspettativa alla propria quota di beni che formano la comunione de residuo è tutelabile con l'inversione dell'onere della prova. - Cass. sez. I, 12 settembre 2003, n. 13441
- Comunione de residuo -
I redditi individuali dei coniugi,
siano essi redditi di capitali o proventi della loro attività separata, non cadono automaticamente in
comunione, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura
in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.
Nella comunione de residuo, come questa Corte ha già precisato con la sentenza 10 ottobre 1996 n. 8865
ribadita dalla successiva sentenza 17 novembre 2000 n. 14897, sono compresi tutti i redditi percetti e
percipiendi rispetto ai quali il titolare dei redditi stessi non riesca a dare la prova che sono stati
consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in
comunione.
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