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Gli atti di disposizione di beni in comunione familiare diversi dagli immobili e dai mobili registrati sono pienamente validi ed efficaci anche se compiuti da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro. - Cass. sez. I, 19 marzo 2003, n. 4033

Mercoledì, 19 Marzo 2003
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Amministrazione e responsabilità -
Nei rapporti con terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, perché ciò avrebbe l'inconcepibile effetto di far entrare nella comunione degli estranei, può tuttavia disporre, in forza di detta titolarità solidale, dell'intero bene comune.

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