Gli atti di disposizione di beni in comunione familiare diversi dagli immobili e dai mobili registrati sono pienamente validi ed efficaci anche se compiuti da uno dei coniugi senza il consenso dell'altro. - Cass. sez. I, 19 marzo 2003, n. 4033
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Amministrazione e responsabilità -
Nei rapporti con terzi, ciascun coniuge, mentre non ha
diritto di disporre della propria quota, perché ciò avrebbe l'inconcepibile effetto di far entrare
nella comunione degli estranei, può tuttavia disporre, in forza di detta titolarità solidale,
dell'intero bene comune.
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