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Il coniuge convenuto dall'altro coniuge nell'azione di esecuzione di un contratto non può eccepire l'annullabilità dell'atto di disposizione quando è prescritta l'azione di annullamento. - Cass. sez. II, 27 ottobre 2003, n. 16099

Lunedì, 27 Ottobre 2003
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Amministrazione e responsabilità -
L'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati posti in essere da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro è soggetta alla prescrizione annuale prevista dall'ari. 184 cod. civ. e rispetto ad essa non trova applicazione, neppure in via analogica, la regola posta dall'ultimo comma dell'art, 1442 cod. civ. in tema di azione generale dì annullamento dei contratti, secondo cui l'annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla valere.

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