Il coniuge convenuto dall'altro coniuge nell'azione di esecuzione di un contratto non può eccepire l'annullabilità dell'atto di disposizione quando è prescritta l'azione di annullamento. - Cass. sez. II, 27 ottobre 2003, n. 16099
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Amministrazione e responsabilità -
L'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni
immobili o mobili registrati posti in essere da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro è
soggetta alla prescrizione annuale prevista dall'ari. 184 cod. civ. e rispetto ad essa non trova
applicazione, neppure in via analogica, la regola posta dall'ultimo comma dell'art, 1442 cod. civ. in
tema di azione generale dì annullamento dei contratti, secondo cui l'annullabilità può essere opposta
dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione per farla
valere.
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