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Le obbligazioni personali contratte prima del matrimonio non vincolano l'altro coniuge. - Cass. sez. II, 30 ottobre 2003, n. 16361

Giovedì, 30 Ottobre 2003
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Amministrazione e responsabilità -
Stante il disposto di cui all'articolo 189 del codice civile secondo cui i beni della comunione non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio, ove uno di questi abbia, con preliminare stipulato anteriormente al matrimonio, promesso in vendita a un terzo un immobile di edilizia popolare ed economica, di cui era assegnatario, la domanda di esecuzione specifica di quel contratto non può trovare accoglimento ove proposta, successivamente al matrimonio, nei confronti di entrambi i coniugi, nelle more divenuti proprietari dell'immobile stesso in regime di comunione legale.

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