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Le regole dell'amministrazione della comunione si applicano solo ai beni già in comunione. - Cass. sez. II, 14 novembre 2003, n. 17216

Venerdì, 14 Novembre 2003
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità | Merito

- Amministrazione e responsabilità -
In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui agli art. 180 ss. cod. civ., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione e. pertanto, non è applicabile nella fase dinamica pregressa dell'acquisto del bene alla comunione legale. Ne consegue che la regola dell'operare congiunto dei coniugi, la cui osservanza è necessaria ai fini della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 180, comma 2, e 184 cod. civ.), non vale per la stipulazione di un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile (ancorché questo sia poi destinalo a cadere in comunione, una volta completarsi l'effetto reale con la conclusione del definitivo o con la sentenza ex art. 2932 cod. civ.-). stipulazione alla quale, quindi, ben può partecipare, in veste di promissario acquirente, un solo coniuge, senza il (e a prescindere dal) consenso dell'altro coniuge. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 3 e 24 cosi., in relazione all'espressa inclusione (art. 180. comma 2, cod. civ.), nell'ambito di operatività dell'amministrazione dei beni della comunione legale, degli atti di acquisto di diritti personali di godimento; e ciò attesta, per un verso, la natura eccezionale della norma, assunta a tertium comparationis, di equiparazione degli alti di acquisto di diritti personali di godimento agli atti di straordinaria amministrazione dei beni della comunione, e considerato, per altro verso, che la tutela della famiglia non viene meno per effetto dell'acquisizione ope legis alla comunione del bene acquistato da uno solo dei coniugi.

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