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Il coniuge in comunione dei beni è litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l'immobile in comunione. - Cass. sez. I, 6 luglio 2004, n. 12313

Martedì, 6 Luglio 2004
Giurisprudenza | Comunione legale | Legittimità

- Amministrazione e responsabilità -
Ancorché non abbia partecipato alla stipulazione del contratto, il coniuge in comunione legale dell'acquirente di un bene immobile è litisconsorte necessario nel giudizio, promosso dal curatore fallimentare del venditore, per la revocatoria fallimentare dell'atto di compravendita, giacché la richiesta pronuncia del giudice è destinata ad incidere necessariamente, e direttamente, anche sul diritto del coniuge comproprietario non stipulante (il quale non è assimilabile ad un semplice avente causa dell'altro coniuge autore dell'atto), essendo d'altra parte ininfluente la natura personale, e non reale, dell'azione revocatoria, posto che, ai fini del litisconsorzio, rileva esclusivamente, ed è pertanto sufficiente, la qualità di soggetto dell'unitario rapporto originato dall'atto dedotto in giudizio, senz'altro presente nella specie, posto che nella comunione legale (la quale, a differenza della comunione ordinaria, è una comunione senza quote) i coniugi non solo sono solidalmente titolari del diritto sul bene oggetto del contratto di acquisto, ma condividono entrambi (anche, perciò, chi non è parte dell'atto di acquisto) il medesimo titolo di acquisto.

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