La costruzione realizzata sul suolo di uno dei coniugi in comunione legale non entra far parte della comunione. - Cass. sez. II, 19 gennaio 2004, n. 716
- Acquisti esclusi dalla comunione -
In tema di comunione legale tra coniugi, la costruzione
realizzata, in costanza di matrimonio, da uno dei coniugi su di un fondo a lui appartenente in
proprietà esclusiva entra a far parte del suo patrimonio, senza cadere nel novero dei beni oggetto di
comunione di cui all'articolo 177, comma 1, del Cc, prevalendo la specifica disciplina in tema di
accessione, espressa dagli articoli 934 e seguenti del Cc, che attribuisce il diritto di proprietà
esclusiva della costruzione a favore del proprietario del suolo.
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