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Il tenore di vita può essere legittimamente desunto dalla situazione reddituale dei coniugi al momento della cessazione della convivenza. - Cass. sez I, 20 marzo 2003, n. 4064

Giovedì, 20 Marzo 2003
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Tenore di vita -
L'applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970 (modificato dall'articolo 10, della legge 74/1987), e particolarmente di quello concernente la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, è da ritenere attuata, allorché il giudice di merito abbia tenuto conto della situazione reddituale della famiglia al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; facendo anche riferimento, in mancanza di altre prove, al parametro di valutazione desunto dalla comparazione tra i redditi dell'onerato e quelli del richiedente.

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