L'assegno divorzile non è dovuto se il beneficiario trae i mezzi di vita da una stabile convivenza more uxorio. - Cass. sez. I, 8 agosto 2003 n. 11975
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Rilevanza della convivenza more uxorio -
In caso di divorzio e di richiesta di un assegno di
mantenimento, ai sensi dell'articolo 5, della legge n. 898 del 1970, incombe sull'ex coniuge
richiedente l'onere della prova dell'impossibilità obiettiva di procurarsi mezzi adeguati. Allorché la
convivenza more uxorio con un terzo dell'ex coniuge divorziato, che chieda la concessione di un
assegno di mantenimento a carico dell'altro, si caratterizzi per i connotati della stabilità,
continuità e regolarità, tanto da venire ad assumere i connotati della famiglia di fatto - in quanto
tale caratterizzata dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita, perciò stesso
anche economici - il parametro della valutazione dell'adeguazione dei mezzi economici a disposizione
del richiedente l'assegno non può che registrare una tale evoluzione, recidendo - finché dura tale
convivenza e ferma in questa fase la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé,
ove non compensato all'interno della convivenza - ogni plausibile connessione con il tenore e il
modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò
stesso, ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione di
esso.
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