In caso di revoca dell'assegno per errata concessione devono essere restituite le somme già erogate. - Cass. sez. I, 28 maggio 2004, n. 10291
- Revoca -
Qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto alla percezione
dell'assegno divorzile, le somme, non aventi funzione alimentare, corrisposte al coniuge più debole,
in base a una pronuncia rivelatasi ab initio errata, devono essere restituite, trovando la loro
erogazione esclusivo fondamento in un titolo originato dall'infondata domanda del coniuge debole e
caducato fin dall'origine, tenuto altresì conto della natura dell'assegno divorzile che trova il suo
fondamento non nel diritto all'assistenza materiale, connessa al vincolo matrimoniale, venuto meno con
il divorzio, ma esclusivamente nell'inadeguatezza dei mezzi, inadeguatezza riconosciuta appunto in
base a titolo giudiziario.
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