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L'assegno corrisposto nella misura maggiore stabilita in sede presidenziale rispetto a quello stabilito in sentenza può essere oggetto di ripetizione se si dimostra la colpa del coniuge beneficiario. - Cass. sez. I, 12 aprile 2006, n. 8512

Mercoledì, 12 Aprile 2006
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Revoca -
In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare i mezzi adeguati al necessario sostentamento del beneficiario fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare che può derivare solo dal giudicato, onde gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento, oppure ne riduce la misura, non possono comportare la ripetibilità delle somme a quel titolo sino a quel momento corrisposte, che si presumono consumate per far fronte alle necessità di sostentamento, a meno che non vengano dimostrati gli estremi dell'eventuale responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. per avere il coniuge stesso agito in giudizio con mala fede o colpa grave oppure per aver eseguito il provvedimento cautelare senza la necessaria prudenza.

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