Il diritto all'assegno decorre decorre dalla domanda. - Cass. sez. I, 26 settembre 2003, n. 14341
- Decorrenza -
Il principio secondo cui l'obbligo
di corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione
personale, decorre dalla data di presentazione della relativa domanda da parte dell'avente diritto in
applicazione della regola fissata per gli alimenti dall'articolo 445 del codice civile, attiene
soltanto al profilo dell'an debeatur della domanda medesima, se in tale momento esistevano già i
presupposti per l'emanazione del relativo provvedimento di attribuzione, laddove non interferisce né
sull'esigenza di fissare una decorrenza posteriore, corrispondente al momento in cui tali presupposti
siano maturati, né sull'esigenza di determinare comunque il quantum del suddetto assegno, tenendo
conto dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, ovvero
sulla legittimità della fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i
mutamenti si sono verificati.
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