L'assegno di divorzio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza ma il giudice può farlo decorrere dalla domanda a differenza dell'assegno per i figli che decorre dalla domanda. - Cass. sez. I, 25 giugno 2004, n. 11863
- Decorrenza -
L'assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al
quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della
statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento, tuttavia, introdotto
dall'articolo 4, comma 10. della legge 898/1970, così come sostituito dall'articolo 8 della legge
74/1987, che conferisce al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso
concreto e anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data
della domanda, senza peraltro escludere che, ove le condizioni per l'attribuzione siano maturate in un
momento successivo, la decorrenza dell'assegno possa essere fissata a partire da tale momento, ferma
restando la necessità, in una siffatta ipotesi, che il giudice motivi adeguatamente la propria
decisione. La sentenza di divorzio, mentre ha importanza costitutiva rispetto all'assegno che uno
degli ex coniugi debba all'altro per le esigenze proprie di quest'ultimo, è irrilevante rispetto
all'obbligo di mantenere i figli, nel senso che i doveri ed i diritti dei genitori verso questi
ultimi, impregiudicate le modifiche conseguenti ai provvedimenti relativi al loro affidamento, non
subiscono alcuna alterazione sostanziale, rimanendo identico, sia prima sia dopo la pronuncia del
divorzio, l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire, in proporzione alle loro capacità,
all'assistenza, all'educazione e al mantenimento della prole, onde, se in sede di giudizio di divorzio
uno dei coniugi abbia richiesto un assegno di mantenimento per i figli o l'adeguamento di esso, la
domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data
stessa della sua proposizione, ovvero dalla data dei fatti che ne impongono il riequilibrio, se
successivi.
autore:
Giovedì, 18 Aprile 2024
Il giudizio sul quantum del mantenimento dei figli deve tener conto della ... |
Martedì, 27 Febbraio 2024
Assegno di mantenimento ed insussistenza ab origine in capo all'avente diritto - ... |
Giovedì, 21 Dicembre 2023
La Cassazione fa il punto sulla quota di TFR spettante all’ex coniuge ... |
Mercoledì, 20 Dicembre 2023
Accordi negoziali fra i coniugi validi anche senza omologazione del giudice - ... |