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Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile il giudice deve porre a raffronto i redditi percepiti dagli ex coniugi durante e dopo il matrimonio. - Cass. sez. I, 13 giugno 2005, n. 12625

- Assegno divorzile (presupposti) -
Correttamente il giudice del merito desume il diritto di uno dei coniugi a percepire, a carico dell'altro, un assegno periodico di divorzio, ove accerti che durante la convivenza mentre quest'ultimo (dentista libero professionista) non aveva mai goduto di un reddito (da lui dichiarato) inferiore a 60 milioni di lire l'anno (giunto, successivamente anche a 80 milioni), l'altro (istruttrice di danza) aveva tratto dal proprio lavoro un reddito annuo di soli 9 milioni e 900mila lire, comprensivo del rimborso delle spese. Tale circostanza, infatti, è idonea a evidenziare la differenza tra il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio e quello successivo e, quindi, il peggioramento della condizione economica del coniuge avente un reddito inferiore (non compensato nelle specie dal reddito che lo stesso poteva trarre dall'investimento di circa 150 milioni ricavato dalla vendita di un cespite ereditario).

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