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L'assegno divorzile è dovuto quando un coniuge non può mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. - Cass. sez. I, 15 giugno 2005, n. 12838

Mercoledì, 15 Giugno 2005
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Assegno divorzile (presupposti) -
Il carattere assistenziale dell'assegno di divorzio determina l'insorgenza del relativo diritto solo in presenza di una situazione patrimoniale e reddituale tale da non consentire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio: il richiedente ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio- economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita in quel tempo adottato, nonché della situazione economica attuale.

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