Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di divorzio il giudice deve tenere conto dei mutamenti intervenuti dopo separazione. - Cass. sez. I, 21 maggio 2008, n. 13058
- Assegno divorzile (presupposti) -
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di
divorzio il giudice deve tenere conto dei mutamenti intervenuti dopo separazione (nella fattispecie
l'inizio di una attività lavorativa della moglie).
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