E' manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme che prevedono il diritto all'assegno divorzile. - Cass. sez. I, 17 luglio 2009, n. 16789
- Assegno divorzile (presupposti) -
È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, comma sesto, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sollevata
in relazione agli artt. 29, 3, 31 Cost., nella parte in cui contempla il diritto all'assegno per il
coniuge divorziato che non abbia mezzi adeguati; tale diritto trova infatti fondamento nella
solidarietà post-coniugale, espressione del più generale dovere di solidarietà economico-sociale
sancito all'art. 2 Cost., dalla quale sorge l'obbligo di corrispondere un assegno periodico a favore
dell'ex coniuge privo di mezzi adeguati, nonché di riparare allo squilibrio economico derivante dal
divorzio, in piena conformità al valore del matrimonio come indicato dall'art. 29 Cost.; neppure può
ravvisarsi contrasto nella parte in cui l'articolo richiamato non esclude la permanenza del diritto
all'assegno, qualora l'obbligato contragga nuove nozze, non potendo la sussistenza di tale diritto
essere fatta dipendere dalla volontà dell'obbligato, e dovendo la costituzione del nuovo nucleo
familiare essere valutata ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno dovuto all'ex
coniuge.
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