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Il diritto all'assegno divorzile ha natura assistenziale in quanto presuppone l'inadeguatezza del coniuge richiedente a mantenere il tenore di vita pregresso. - Cass. sez. I, 11 novembre 2009, n. 23906

Mercoledì, 11 Novembre 2009
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Assegno divorzile (presupposti) -
In tema di assegno divorzile, l'accertamento del diritto all'assegno si articola in due fasi: nella prima il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio; nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nell'art. 5 l. n. 898/70, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (in applicazione dei suesposti principi, la Corte ha confermato l'assegno nei confronti di una donna disoccupata, seppur giovane, ritenendo molto scarse le possibilità di reperire una occupazione nel contesto sociale in cui viveva).

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