La riduzione anche volontaria dei propri redditi può avere rilevanza ai fini della riduzione dell'importo dell'assegno divorzile. - Cass. sez. I, 11 marzo 2006, n. 5378
- Assegno divorzile (natura e quantificazione) -
La riduzione del reddito della
persona obbligata al pagamento dell'assegno divorzile non può non incidere sulla misura di
quest'ultimo, a nulla rilevando che la suddetta riduzione dipenda da una libera scelta del lavoratore,
il quale abbia optato per attività meno redditizie. In tema di revisione dell'assegno di divorzio, la
sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell'obbligato è suscettiva di assumere rilievo, quale
possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 9 della
legge 898/1970, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle
parti e in quanto risulti oggettivamente idonea ad alterare l'equilibrio determinato al momento della
pronuncia di divorzio, anche se dipendente da una libera scelta dello stesso obbligato riguardo
all'oggetto e alle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, quale, in specie, quella
di svolgere tale attività a tempo parziale, anziché a tempo pieno.
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