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L'assegno presuppone la mancanza di redditi adeguati a mantenere il tenore di vita a quello goduto durante il matrimonio. - Cass. sez. I, 19 marzo 2003, n. 4039

Mercoledì, 19 Marzo 2003
Giurisprudenza | Separazione e divorzio | Legittimità

- Assegno di separazione (presupposti) -
Secondo l'articolo 156 del Codice civile, il diritto all'assegno di mantenimento sorge dalla separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi.

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