L'attitudine al lavoro costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di separazione. - Cass. sez. I, 22 agosto 2006, n. 1824
- Assegno di separazione -
In tema di separazione personale dei coniugi l'attitudine al lavoro
dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della
determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo
tenere conto non soltanto dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi
suscettibile di valutazione economica. Peraltro l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga
riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita,
in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mera valutazione
astratta ed ipotetica.
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