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Sussiste impresa familiare anche quando l'impresa è esercitata dal titolare in società di fatto con altri. - Cass. sez. lavoro, 23 settembre 2004, n. 19116

Giovedì, 23 Settembre 2004
Giurisprudenza | | Legittimità

- Società -
Il coniuge che svolga attività di lavoro familiare in favore del titolare di impresa ha diritto alla tutela prevista dall'art. 230-bis cod. civ., al pari degli altri soggetti indicati dal comma 3 di tale articolo, anche se l'impresa sia esercitata non in forma individuale ma in società di fatto con terzi, in tale ipotesi applicandosi la disciplina di cui all'art. 230-bis cod. civ. nei limiti della quota societaria, atteso che la nozione di impresa familiare non comporta necessariamente l'esistenza di un soggetto imprenditoriale collettivo familiare, e che l'istituto ha natura residuale, venendo nel suo ambito regolati i diritti corrispondenti alle prestazioni svolte dal soggetto partecipante a favore del familiare che se ne avvale, anche quando questi utilizzi tale apporto per un' attività economicamente svolta quale socio di una società di fatto (conforme Cass. sez. lavoro, 19 ottobre 2000, n. 13861; contra Cass. sez. lavoro, 6 agosto 2003, n. 11881).

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