La costituzione del fondo patrimoniale è opponibile solo se annotata. - Cass. sez. I, 25 marzo 2009, n. 7210
- Opponibilità -
L'atto costituivo
del fondo patrimoniale, rientrando tra le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi solo a
seguito dell'annotazione nei registri dello stato civile.
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