Il reato di cui all'art. 570 c.p. sussiste quando si fanno mancare i mezzi di sussistenza. - Cass. penale, sez. VI , 19 giugno 2003, n. 26715
- Violazione
degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
Il reato di cui all'articolo 570,
comma 2, n. 2, del cp, che è correlato alla mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza da parte
dell'obbligato, non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento delle disposizioni stabilite nella
sentenza di separazione, dovendo si distinguere tra la nozione civilistica di "mantenimento", posta
alla base della decisione del giudice civile, e la nozione penalistica di "mezzi di sussistenza",
rilevante ai fini della configurabilità del reato de quo. La nozione di "mantenimento", infatti, è
fondata sulla valutazione e sulla comparazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi, mentre i
"mezzi di sussistenza" sono del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile e
ricomprendono tutto ciò che è necessario per la sopravvivenza (vitto, vestiario, alloggio, medicinali
ecc.) nel momento storico in cui il fatto è commesso. Ne consegue che il giudice penale, al fine di
ritenere la configurabilità del reato suddetto, deve accertare se, per effetto della condotta
dell'imputato, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza.
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