Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste quando si fanno mancare ai familiari i mezzi di sopravvivenza indipendentemente dalla violazione del provvedimento stabilito dal giudice civile. - Cass. penale, sez. VI, 4 ottobre 2003, n. 37808
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
Ai fini
della configurabilità del reato di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2, del codice penale occorre
distinguere tra l'assegno stabilito dal giudice civile (nella specie, nella sentenza di separazione) e
i mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice
civile: la nozione di mezzi di sussistenza rilevante ai fini penali, infatti, comprende solo ciò che è
necessario per la sopravvivenza dei familiari, e cioè vitto, alloggio, vestiario, spese mediche, spese
per l'istruzione ecc.
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