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Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste quando si fanno mancare ai familiari i mezzi di sopravvivenza indipendentemente dalla violazione del provvedimento stabilito dal giudice civile. - Cass. penale, sez. VI, 4 ottobre 2003, n. 37808

- Violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) -
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 570, comma 2, n. 2, del codice penale occorre distinguere tra l'assegno stabilito dal giudice civile (nella specie, nella sentenza di separazione) e i mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile: la nozione di mezzi di sussistenza rilevante ai fini penali, infatti, comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari, e cioè vitto, alloggio, vestiario, spese mediche, spese per l'istruzione ecc.

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