Gli aiuti della famiglia d'origine non escludono il diritto all'assegno di mantenimento. - Cass. sez. I, 13 marzo 2009, n. 6200
- Aiuti della famiglia
d'origine -
Il coniuge separato, tenuto alla corresponsione del contributo di mantenimento,
non può ritenersi esonerato nei confronti dell'ex moglie qualora questa riceva delle forme di aiuto
dalla famiglia di origine, specie allorché tale aiuto si sia reso necessario proprio in considerazione
della modesta entità del contributo stesso. L'utilizzazione, da parte della moglie separata, di un
'abitazione messale a disposizione dai propri genitori - e, conseguentemente, del venir meno dell
'obbligo del pagamento dell'affitto - è infatti da considerarsi irrilevante ai fini dell
'accoglimento della domanda dell'ex marito volta ad ottenere una riduzione della somma dovuta.
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