L'accordo assunto durante il matrimonio circa la mancata prestazione lavorativa da parte di uno dei coniugi vale solo durante la separazione e non dopo il divorzio. - Cass. sez. I, 19 marzo 2004, n. 5555
- Accordi tra coniugi -
Se prima della
separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di
tale accordo permane anche dopo la separazione (evitando, così, tra l'altro, che il coniuge che non
lavorava sia costretto di colpo a trovarsi un'occupazione), atteso che la separazione instaura un
regime il quale, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti
propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il
tipo di vita di ciascuno dei coniugi, nel senso esattamente che solo con il divorzio, capace di
sciogliere a tutti gli effetti il matrimonio, la situazione muta radicalmente, tanto da far residuare
tra gli ex coniugi solo un vincolo di solidarietà di tipo preminentemente assistenziale che. in quanto
tale, presuppone nell'ex coniuge assistito non solo la mancanza di mezzi economici adeguati, ma anche
l'oggettiva impossibilità di procurarseli mettendo altresì a frutto tulle le proprie capacità di
lavoro.
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