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Il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti d'ufficio se le parti non riescono a dimostrare i redditi. - Cass. sez. I, 17 maggio 2005, n. 10344

- Accertamenti del giudice -
Anche in sede di separazione, ricorrendo la stessa ratio, trova applicazione il disposto in via analogica dell'art. 5, comma 9 della legge sul divorzio che prevede il potere del giudice in caso di contestazioni sui redditi di disporre accertamenti d'ufficio (norma, in verità, applicabile alla separazione ex art. 23 legge n.74/1987). Il potere di disporre tali accertamenti costituisce "una deroga alle regole generali sull'onere della prova" nel senso che in difetto di prova da parte dell'interessato gli accertamenti possono essere disposti d'ufficio dal giudice. Tale potere ha naturalmente natura discrezionale – nel senso che il giudice può valutare come superfluo ricorrervi in presenza evidentemente di elementi di convincimento tratti aliunde - ma che ciononostante il giudice "non può rigettare le istanze delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano" facendo capo in tal caso al giudice l'obbligo di disporre accertamenti d'ufficio.

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