Il giudice può sempre disattendere le risultanze delle dichiarazioni fiscali. - Cass. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12764
- Accertamenti del giudice -
Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato svolgono una funzione tipicamente fiscale e, in
una controversia concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di divorzio, non
rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nel suo apprezzamento discrezionale, ben può
disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie.
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