L'assegnazione della casa familiare è opponibile anche a chi aveva concesso l'abitazione in comodato. - Cass. sez. I, 23 marzo 2005, n. 6278
- Trascrizione
e opponibilità -
Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene
immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di
assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni
non auto-sufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica
la natura e il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella
persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del
comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentirne la continuazione per l'uso
previsto nel contratto, salva la sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell'art.
1809, comma 2, del Cc. E', pertanto, opponibile al proprietario comodante la suddetta assegnazione
giudiziale di casa coniugale, se ricorrono gli indicati presupposti di fatto: destinazione a casa
familiare del bene concesso in comodato e mancata allegazione e prova, da parte del proprietario
comodante, della sopravvenienza di un suo urgente e imprevisto bisogno.
autore:
Venerdì, 29 Marzo 2024
Comodato gratuito della casa familiare e spoglio da parte del suocero - ... |
Martedì, 26 Marzo 2024
La casa familiare va assegnata nell’esclusivo interesse dei figli. Tribunale di Genova, ... |
Mercoledì, 13 Dicembre 2023
Il diritto di abitazione nella casa familiare cessa al venire meno dei ... |
Martedì, 31 Ottobre 2023
Diritto di visita flessibile ed elastico nell’interesse del figlio. Tribunale di Benevento ... |