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È pienamente ammissibile la trascrizione del provvedimento di assegnazione al genitore naturale della casa familiare. - Corte cost. 12 ottobre 2005, n. 394

Martedì, 12 Aprile 2005
Giurisprudenza | Assegnazione della casa

- Trascrizione e opponibilità -
Come il diritto del figlio naturale a non lasciare l'abitazione in seguito alla cessazione della convivenza di fatto fra i genitori non richiede un'apposita previsione (Corte cost. 13 maggio 1998, n. 166), anche il diritto del genitore affidatario di prole naturale ad ottenere la trascrizione del provvedimento di assegnazione non necessita di un'autonoma previsione, dal momento che risponde alla stessa ratio di tutela del minore ed è strumentale a rafforzarne il contenuto: il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e di garantire loro la permanenza nel medesimo ambiente in cui hanno vissuto con i genitori deve essere assolto tenendo conto, prima che delle posizioni di terzi, del diritto che alla prole deriva dalla responsabilità genitoriale prevista dall'art. 30 della Costituzione e tesa a favorire il corretto sviluppo della personalità del minore.

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