Il provvedimento di assegnazione a favore del coniuge non affidatario di figli è abnorme e non può essere opposto a chi ha sull'immobile un diritto reale. - Cass. sez. I, 4 maggio 2005, n. 9253
- Trascrizione e opponibilità -
Il giudice della
separazione non ha il potere di disporre l'assegnazione della casa in base all'art. 155, comma 4 cod.
civ. a favore del coniuge che non sia affidatario dei figli. Il provvedimento di assegnazione emanato
dal giudice della separazione al di fuori di tali presupposti costituisce un provvedimento aspecifico
di autorizzazione ad abitare che non può essere opposto a colui che, già titolare di un diritto reale
sull'immobile, lo aveva concesso a titolo di comodato.
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